IL PRETORE
    Letti gli atti di causa;
    Rilevato  che,  effettivamente, il ricorrente ha inteso dispiegare
 opposizione, nelle forme e nei modi di cui  alla  legge  n.  689/1981
 (richiamata  dall'art. 205 del vigente codice della strada, appr. con
 d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285  e  succ.  int.  e  mod.)  avverso  un
 provvedimento  prefettizio con il quale e' stata disposta la sanzione
 della sospensione provvisoria della validita' della patente di guida,
 ma, con tutta  evidenza  e  in  quanto  conseguenza  di  un  sinistro
 stradale  in  cui si sono verificate lesioni, ai sensi dell'art. 223,
 secondo comma, nonche' dell'art.  222,  secondo  comma,  del  vigente
 codice della strada, appr. con d.-lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ.
 int. e mod.;
    Rilevato,  altresi',  che,  a mente del tenore testuale del quinto
 comma dell'art. 223, avverso il provvedimento prefettizio  emesso  in
 caso di sinistro con lesioni si prevede esclusivamente il rimedio del
 ricorso  al  Ministro  dei trasporti: mentre l'opposizione al pretore
 civile, ex art. 205 del cod. strad., e' prevista soltanto per il caso
 in  cui  il  provvedimento  del  prefetto  sia  emanato  ai sensi del
 precedente terzo comma, vale  a  dire  quando  la  sanzione  non  sia
 collegata  a  sinistri  che  abbiano  dato luogo a lesioni od omicidi
 colposi;
    Ritenuto che,  inoltre,  la  prefettura  ha  formalmente  eccepito
 l'inammissibilita'  della presente opposizione, in quanto dispiegata,
 appunto, contro un provvedimento prefettizio per  il  quale  il  solo
 mezzo  di  impugnazione  previsto  dal vigente codice della strada e'
 tecnicamente diverso da quello azionato;
    Considerato, pertanto, che la norma dell'art. 223,  quinto  comma,
 del  cod.  strad.,  nella  parte in cui esclude che si possa proporre
 opposizione dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  vieppiu'
 nelle  forme  dell'art.  205  (e, quindi, degli artt. 22 e seg. della
 legge 24 novembre 1981, n. 689), avverso il provvedimento prefettizio
 di sospensione provvisoria della validita' della patente di guida, e'
 sicuramente  rilevante  nel  caso  di  specie:  visto  che,  in   sua
 applicazione,   dovrebbe   appunto   dichiararsi   inammissibile   la
 dispiegata opposizione;
    Opinato, poi, che la norma suddetta potrebbe  porsi  in  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione, in quanto ingiustificatamente tratta
 in   maniera   differente  i  casi,  invero  in  tutto  analoghi,  di
 irrogazione della sanzione - di identica natura -  della  sospensione
 provvisoria della validita' della patente a seconda che essa consegua
 o  meno  a  reati di lesione od omicidio colposi per violazione delle
 norme del codice stradale;
    Ritenuta una possibile illegittimita' della norma in  esame  anche
 per  contrasto  con  gli artt. 24 e 102, primo e secondo comma, della
 Costituzione, in  quanto  ingiustificatamente  sottrae  al  controllo
 dell'autorita'  giudiziaria  ordinaria, vieppiu' nelle forme speciali
 di cui agli artt. 22 e seg. della legge n. 689/1981, il provvedimento
 prefettizio nel caso di lesioni od omicidio colposi, anzi  demandando
 ad  un'autorita'  amministrativa  l'irrogazione di una vera e propria
 sanzione accessoria,  correlata  all'estrinsecazione  della  potesta'
 punitiva   dello   Stato,   sulla   base  di  una  delibazione  della
 colpevolezza dell'imputato, che doveva  invece  essere  riservata  al
 giudice penale procedente;
    Concluso,  pertanto,  per la necessita' di qualificare rilevante e
 non manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  delle
 norma  in  esame,  invocando  il  giudizio  della  Consulta,  con  le
 ulteriori statuizioni di cui in dispositivo;